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Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Pertanto, le disposizioni in esso contenute si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il decreto definisce i principi applicabili al trattamento dei dati personali, la classificazione delle categorie di interessati e di dati, le modalità di conservazione dei dati stessi. Disciplina altresì il trattamento di categorie particolari di dati personali nonché l’esercizio dei diritti dell’interessato in relazione all’accesso, alla rettifica o cancellazione dei dati personali, ovvero alla limitazione di trattamento.