Tu sei qui
Ente:
Il Presidente della Repubblica
Fonte:
G.U.R.I.
Numero Fonte:
86
Data Fonte:
27/03/1981
Provvedimenti correlati:
Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
Thesaurus:
Professioni
Abstract:
La presente legge disciplina il rapporto tra le società e gli sportivi professionisti. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Documento: