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Il presente decreto dispone, in attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’erogazione di un beneficio fiscale alle cooperative sociali che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La misura è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.



