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Con il presente atto si approva il disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, di cui all’Allegato A. Si stabilisce che l’efficacia del disciplinare di cui al punto 1 decorre a far data dal giorno successivo a nove mesi dalla pubblicazione sul Burt della presente deliberazione, fatto salvo quanto previsto nei seguenti articoli del disciplinare stesso, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul Burt della presente deliberazione: Art. 2.4 “Accreditamento formazione per l’istruzione e formazione professionale”; Art. 2.4.1 “Requisiti specifici per Accreditamento ambito obbligo d’istruzione”; Art. 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi formativi”, limitata mente all’ambito dell’obbligo di istruzione.
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