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Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimità costituzionale alla luce dell'art. 3 I e II comma della Costituzione, 35 I comma, 36 I comma, 38 II e IV comma, 111 I e II comma, e 117 I comma della Costituzione dell'art. 7 commi 28, 29 e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 nei limiti in premessa esposti.



