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La presente direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione: delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali; delle navi da pesca; delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.



