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Con questo atto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sancisce, a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Decreto-Legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, una riduzione contribtiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. La riduzione contributiva è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi per l’occupazione del Ministero del lavoro e delle poltiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo. Le istanze che non hanno avuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, correnti o residue, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario successivo alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto preso in esame, che dispone che a partire dall’anno 2018, l’istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto dii solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
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