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Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Si indica quindi che possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonchè di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti: a) comuni, province, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato; b) enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali; c) enti del terzo settore indicati all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'individuazione dei soggetti beneficiari dell'erogazione, ove rientranti nella lettera c) del presente comma, dovrà avvenire mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parità di partecipazione, l'imparzialità delle scelte e la pubblicità dei progetti finanziati.



