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Con il presente messaggio si forniscono, anche alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità, nonché dei pareri forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della Giustizia, chiarimenti in ordine all’erogabilità della prestazione di disoccupazione nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro presso l’Istituto penitenziario ove si trova ristretto. L’articolo 20 – come sostituito dall’articolo 2 del D.lgs 2 ottobre 2018, n. 124 – della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, stabilisce ai commi 1 e 2, rispettivamente, che negli Istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale e che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
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