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L'Autorità attraverso questo atto dispone e adotta le "Linee guida n. 14", ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riguardanti le indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato, da considerarsi non vincolanti.
Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa, nonché delle concessioni, in considerazione del richiamo operato dall'art. 164 del Codice.



