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Con la Circolare in oggetto si forniscono le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 72/2018. L'articolo 1 del citato Decreto Legislativo dispone che il perimetro di operatività della norma comprende tutti i casi in cui si tratti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di CIGO e CIGS, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di CIGO/CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole casuali di intervento. Il trattamento di cui all'articolo 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 148/15
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