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L'Autorità Nazionale Anticorruzione con il presente Regolamento disciplina il procedimento di annotazione e aggiornamento delle informazioni da parte di stazioni appaltanti, OE (Operatori Economici) e delle SOA (Società Organismi di Attestazione) in particolare:
- la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;
- il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
- l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il Caellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità (A, B e C):
A - accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa alle imprese esecutrici di lavori pubblici
B - accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle Soa. Gli operatori economici possono accedere, mediante l’utilizzo del CIG (Codice identificativo gara)
C - accesso riservato all’Anac e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo
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