Toscana - Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Regione: 
Toscana
Ente: 
Presidente Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
49
Data Fonte: 
23/10/2013
Norme in materia di attività di tintolavanderia
Thesaurus: 
Professioni
Abstract: 

La presente legge disciplina l’attività professionale di tintolavanderia in conformità alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia). L’attività di tintolavanderia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l. 84/2006 , è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

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