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Con il presente atto si procede alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti - presentati da cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale - per il sostegno dell’occupazione di persone svantaggiate che possa perdurare nel tempo e che presenti caratteri innovativi nell’ambito dell’inserimento lavorativo secondo le disposizioni di seguito indicate:
le risorse da erogare ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n. 24 saranno ripartite annualmente nel rispetto seguenti percentuali: 50% per l'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; 10% per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo; 30% per la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori; 10% per l'adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate.
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