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In ragione del grave disagio socio economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, il Capo del dipartimento della protezione civile con questa Ordinanza, ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ne dispone la sospensione.



