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Nel messaggio n.1633 l’INPS riporta i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito alla validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, che deve ritenersi estesa fino al 31 luglio 2020. Gli stessi formulari dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della percentuale di “attività prevalente” complessivamente svolta, determinata dalle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori. Precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità. Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta.
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