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Con il presente atto si stabilisce che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 31.03.2020, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30.09.2020 al fine di evitare l’affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l’autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.



