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Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alla corretta gestione dell’iter di concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a quanto previsto dall’articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter del D.L. n. 18 del 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 5, del citato D.L., in entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati sottoscritti accordi quadro a carattere locale fra le suddette Province e le parti sociali comparativamente più rappresentative sui criteri di accesso alle misure in deroga che i rispettivi Fondi territoriali di solidarietà bilaterale possono autorizzare utilizzando le risorse finanziarie allo scopo destinate. Secondo i citati accordi, possono richiedere la prestazione in deroga tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro. Sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestici. Per ciascuna unità produttiva ubicata nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la prestazione autorizzata dal Fondo ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020, può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diverso termine o durata eventualmente fissata da successiva normativa. Non potranno accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro che hanno diritto alla CIGO o che rientrano ordinariamente nel campo di applicazione dei due Fondi di solidarietà ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 (datori di lavoro con codice di autorizzazione “7V” o “6P”) o di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo D.lgs n. 148 del 2015.
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