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La Regione, in armonia con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, persegue l'obiettivo della crescita e della qualificazione del proprio apparato produttivo, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle micro imprese dell'artigianato e dell'industria, quali risorse fondamentali della comunità regionale. La presente legge disciplina, nel rispetto delle competenze legislative statali, gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo regionale, perseguendo in particolare:
a) la crescita della competitività del sistema e delle imprese;
a bis) promozione delle reti d'impresa e delle forme associative e rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese;
b) la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile;
c) la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità;
d) l'aumento del prodotto interno lordo regionale, anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto salvaguardando i livelli occupazionali esistenti.
La presente legge disciplina altresì l'organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione svolge le funzioni relative alla presente legge anche tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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