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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimentodi beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa delsuolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale dellaregione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l’emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi dicompartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.
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