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Il presente Regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’indipendenza, dell’integrità, e della responsabilità delle autorità nazionali e dell’autorità comunitaria.
Le statistiche europee sono pertinenti e necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità e sono definite nel programma europeo.
Il presente Regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.