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La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, istituisce presso la Giunta regionale il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con le modalità defi-nite dall’articolo 4 e svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa eamministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l’incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630, 644 del Codice penale, commessi nel territorio della Regione. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso e, qualora deceduta in conseguenza dell’evento delittuoso, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.
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