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La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione e dell’articolo 2 dello Statuto, nell’ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e in- ternazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione dellatortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizio-nale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).
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