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La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne al mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità. Per il raggiungimento di queste finalità enunciate nell'articolo 1, comma 2 della presente Legge, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonchè del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art.13 comma 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono stabiliti: a)i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
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