Emilia Romagna - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 148

Regione: 
Emilia Romagna
Ente: 
Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
250
Data Fonte: 
17/07/2020
Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da CoVID-19. Provvedimento in merito agli sport di contatto
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale, con il provvedimento in oggetto, dispone l'apertura della pratica degli sport, anche di contatto, a decorrere dal 18 luglio 2020 per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che abbiano provveduto ad emanare protocolli, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Sars- CoV-2 durante l'attività. Per gli eventi organizzati è previsto il rispetto dei contenuti dei rispettivi protocolli, e si raccomanda di testare gli sportivi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall'evento, comunicando le eventuali positività al Dipartimento di Sanità Pubblica competente territorialmente. Si è tenuti, inoltre, a effettuare verifiche sierologiche periodiche e a mettere a conoscenza gli iscritti dei protocolli emanati. Per le pratiche sportive svolte al di fuori di eventi organizzati da non iscritti, questi ultimi devono, per la tutela della propria salute, attenersi alle medesime disposizioni. I gestori degli impianti sportivi che ospitano sport di contatto sono tenuti ad affiggere idonea cartellonistica che riporti i contenuti riportati nell'allegato 1 della presente Ordinanza. Le violazioni alla presente Ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

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