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Con l’Ordinanza in oggetto vengono apportate modifiche agli articoli 1, 2 e 3 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020. Gli enti, di cui agli articoli 1, 2 e 3, devono comunicare i dati di sorveglianza Covid-19, epidemiologica microbiologica e clinica, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano mettendo a disposizione i dati di rispettiva competenza. Inoltre, condividono tra loro i dati mediante interconnessione delle rispettive piattaforme e li comunicano, tempestivamente, al Ministero della salute.



