Campania - Ordinanza 8 settembre 2020, n. 70

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Istituzioni dell`educazione
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ordina, fermi restando i provvedimenti statali e regionali in materia, e salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti, che tutto il personale docente e non docente delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado debba segnalarsi al proprio medico di base o al Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza, per sottoporsi al test sierologico ed esibirlo al Dirigente scolastico (Datore di lavoro); se non residente in Campania il personale docente e non docente deve segnalarsi al Datore di lavoro per sottoporsi al test sierologico a cura del Servizio Sanitario Regionale. Quest'ultimo provvedimento non vale per coloro che hanno effettuato su base volontaria test sierologico con esito negativo in data non anteriore al 24 agosto 2020. Ai Dirigenti scolastici, o, per le scuole paritarie ai Datori di lavoro, è necessario verificare che tutto il personale sia sottoposto a screening, segnalando entro il 21 settembre 2020 alla Asl di riferimento eventuali soggetti non ancora controllati. E' demandata infatti alla AASSLL della Campania ogni iniziativa volta all'espletamento delle attività di screening, in tempo utile alle attività di riapertura della Scuola che avverrà in data 24 settembre. I Dirigenti scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere presso il proprio personale il presente provvedimento e di richiamare le sanzioni connesse all'eventuale inosservanza dello stesso. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, sono devoluti allo Stato se accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato; alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti delle Regioni, Province e dei Comuni. La presente Ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, notificata all'Unità di Crisi regionale e ad altri Organismi; avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

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