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La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
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