Corte Costituzionale - Ordinanza (Atto di promovimento) 31 gennaio 2020, n. 97

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
35
Data Fonte: 
26/08/2020
Ordinanza del 31 gennaio 2020 del Tribunale di Salerno nel procedimento civile promosso da S. S. contro il Comune di C. Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. - Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), art. 4, comma 1-bis, inserito dall'art. 13, comma 1, [lettera a),] numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132
Thesaurus: 
Immigrazione
Abstract: 

 Il Tribunale di Salerno, prima Sezione civile, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al R.G. n. 11519/2019, così dispone: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall'art. 13, comma 1, n. 2) del decreto-legge 4 ottobre  2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; dichiara, in via provvisoria e fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale, la sussistenza del diritto di S. S. all'iscrizione anagrafica presso  il Comune di C.