Campania - Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 77

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ordina, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione sull'andamento della situazione epidemiologica, l'obbligo ai bar, alle gelaterie pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 6,00 del giono successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione le strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con la presente Ordinanza è revocato il punto 1.2 dell'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020. Per gli esercizi della ristorazione è obbligatorio prevedere l'ultimo ingresso dei clienti alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Per quanto non previsto dal presente Provvedimento restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020. Sono inoltre confermate le disposizioni dell'Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, compresa la proroga dell'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, e l'obbligo di mettere a disposizione gel igienizzante per i clienti all'ingresso dei locali, subordinando l'ingresso degli stessi alla igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La presente Ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, notificata all'Unità di Crisi Regionale, alle AA.SS.LL., e ad altri Organismi è inoltre pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

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