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Ritenuta la sraordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e di contenimento alla diffuzione del virus COVID-19, e considerato che la curva dei contagi dimostra che persiste una diffusione del virus, e considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla direttiva (UE), entro il termine di recepimento fissato per il 24 novembre 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Repubblica emana il pesente decreto-legge. Il decreto, tra le altre disposizioni, prevede l’obbligo di avere sempre con se, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dai detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Prevede, inoltre, all'articolo 3, la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. A tale riguardo, i termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, sono differiti al 31 ottobre 2020. Il provvedimento entra in vigore l'8 ottobre 2020.