Tu sei qui

Il Presidente della Giunta Regionale della Toscana ordina, secondo l'art. 32, comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, di confermare le misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, secondo la Legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonchè la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 che disciplina l'"Ultrattività del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Settembre 2020". Ordina di osservare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, nelle fermate bus, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni marittime e punti di imbarco e sbarco o aree adibite alla sosta dei passeggeri, l'obbligo di avere sempre con sè un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e di indossarlo in prossimità di persone non conviventi, con esclusione dei soggetti indicati dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. La presente Ordinanza entra in vigore dal 9 ottobre 2020 ed è valida fino all'adozione di successivi provvedimenti in base alla situazione epidemiologica.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 162.98 KB |