Campania - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 Ottobre 2020, n. 83

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3. della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Ordine pubblico
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ordina, con decorrenza dal 23 Ottobre fino al 13 Novembre 2020, di chiudere tutte le Attività Commerciali, Sociali e Ricreative dalle ore 23.00 alle 5.00 del giorno successivo. I gestori degli esercizi commerciali sono tenuti a rientrare entro le ore 23.30 al proprio domicilio. Dalle 23.00 alle 5.00 sono permessi solo gli spostamenti per situazioni di necessità o urgenza. Per l'intero arco della giornata è vietato fare spostamenti dalla Provincia di Residenza verso altre Province della Campania, sono consentiti solo spostamenti per esigenze lavorative o gravi motivi familiari. La prova della sussistenza di tali motivi è certificata con un' Autodichiarazione a cura dell'interessato. Stante quanto stabilito dal presente Provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento. Le Violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa, la chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo di tempo, o con una sanzione di natura pecuniaria. I Proventi delle Sanzioni sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, a seconda di chi ha accertato la violazione. La presente Ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, è notificata all'Unità di Crisi regionale, e ad altri Organismi. 

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