Campania - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 23 novembre 2020, n. 92

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica dei servizi e della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Istruzione di base
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ordina, con decorrenza dal 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni) e l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi. E' consentito ai Sindaci, per situazioni di particolare criticità, adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. E' demandata ai Dirigenti scolastici la verifica delle condizioni del personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020, compresa la programmazione dello screening su base volontaria del personale docente e non docente, e degli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado e relativi familiari. E' dato mandato all'Unità di Crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al modo della scuola ed assicurarne la capillarità sul territorio. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020. Per gli esercenti di attività consentite sul territorio regionale è obbligatorio il rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata del presente provvedimento. Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite a norma di legge.

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