Campania - Ordinanza Presidente Regione 15 marzo 2021, n. 9

Regione: 
Campania
Ente: 
Il Presidente della Regione
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
25
Data Fonte: 
15/03/2021
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonchè in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Formazione
Trasporto pubblico
Abstract: 

La presente Ordinanza prevede, per il territorio della Regione Campania, ulteriori provvedimenti per gestire l'emergenza da Covid-19, in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico. In particolare con decorrenza dal 16 marzo fino al 3 aprile 2021 è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relativi esami di corsi di lingua teatro e simili. Le attività di Formazione Professionale restano invece consentite in presenza, entro i limiti previsti dall'art. 25 comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento; è anche vietato lo svolgimento delle lezioni delle autoscuole e scuole nautiche in presenza, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente. Con decorrenza dal 18 marzo e fino al 5 aprile 2021, sono disposte ulteriori misure inerenti gli spostamenti verso le seconde case, e ai sensi dell'art. 31 del DPCM 2 marzo 2021 è consentito a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e regionale, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 %. Sono perciò emanate ulteriori disposizioni inerenti il trasporto di linea terrestre e marittimo, quest' ultimo è rimodulato sulla base di nuove esigenze di interesse pubblico connesse al contenimento e alla prevenzione di ulteriori contagi. Inoltre sono emanate nuove disposizioni per la sospensione della vendita di generi alimentari e florovivaistici, con opportune deroghe nelle aree mercatali ove sussiste la possibilità di contingentare gli accessi ed è facilitato l'accesso diretto alla rete idrica. Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite a norma di legge; questa è trasmessa agli Organi competenti.

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