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Con il presente decreto il Ministro dell'Università e della Ricerca decreta che le Istituzioni Universitarie, nella loro autonomia, definiscono le attività affini o integrative nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. Le attività affini o integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.