Emilia Romagna - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 31 marzo 2021, n. 40

Regione: 
Emilia Romagna
Ente: 
Il Presidente della Regione
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
90
Data Fonte: 
31/03/2021
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Modifiche ai protocolli in materia di stabilimenti balneari e aree naturali protette
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Buone pratiche
Abstract: 

Con il presente provvedimento, il Presidente della Regione dell'Emilia Romagna ordina di modificare il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari delle spiagge nella Regione, approvato come allegato 6 al DPGR n. 82/2020, modificando la lettera A paragrafo 3 sui Servizi di spiaggia, che garantisce il distanziamento sociale attraverso un maggior distanziamento tra gli ombrelloni, (che garantisce una superficie minima ad ombrellone di 12 mq a paletto), e in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio garantisce aree di distanziamento equivalenti (prescrizione che sarà recepita nell'ambito dell'Ordinanza per la stagione balneare 2021, rispetto a quella del 2020) I Comuni possono derogare ai limiti di superifice minima di ombreggio in zone soggette a particolari fenomeni erosivi, garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10, 50 mq fra i sistemi di ombreggio. Si sostituisce il paragrafo titolato "Bivacco" con "Tenda" delle Linee guida per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette. Il bivacco notturno con tenda è consentito presso le strutture ricettive lungo gli itinerari segnalati previa autorizzazione del gestore della struttura. Questa disposizione, è valida fino al termine dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'Infezione da coronavirus. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti.

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