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Con il seguente provvedimento, sono disposte ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare il Presidente della Giunta Regionale ordina a decorrere dalla data della presente Ordinanza che sono abrogati il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 23 aprile 2021. Su tutto il territorio regionale è obbligatorio il rispetto delle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali proposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021 approvate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e recepite dal Ministro della Salute con Ordinanza del 29 maggio 2021 (Allegato 1). E' consentito inoltre l'esercizio delle attività di sagre, fiere locali, comprese le mostre mercato, nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'art. 2. Le sagre di cui alla Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 sono consentite per la durata massima di 6 giorni. Per tutte le altre disposizioni si rimanda all'Ordinanza in oggetto. La violazione della presente Ordinanza è punita a norma di legge, per gli adempimenti di legge viene trasmessa agli Organi competenti.
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