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Con il presente provvedimento, il Presidente della Giunta Regionale della Toscana ordina ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l'adozione delle misure necessarie alla definizione dei casi positivi e dei contatti stretti come descritto nell'allegato 1, l'adozione delle misure necessarie alle metodiche di tracciamento come descritto nell'allegato 2, ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena decritti nell'allegato 3. La presente Ordinanza ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 29 dicembre 2021. Le disposizioni della presente possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. Questa è trasmessa agli Organi competenti, inoltre i dati personali inerenti le misure contenute nella presente sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 14 del D.L. 14/2020.
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