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Con il seguente provvedimento è istituito presso la Giunta Regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, e della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Egli ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dagli enti, dagli istituti e dalle società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni; inoltre è tenuto alla riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti. Il Garante tutela i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate, o aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi della Legge 104/1992. Tra le sue funzioni, il Garante provvede all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. L'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. E' obbligatorio a chiunque spetti di osservare la presente legge e farla osservare come legge della Regione Umbria.
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