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Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”; a tal proposito con il presente messaggio si forniscono le istruzioni necessarie per richiedere l'indennità prevista, una tantum di 200 euro in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
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Messaggio 13 giugno 2022, n. 2937 | 96.16 KB |