Tu sei qui

Art. 1
Gli importi dei contributi del Fondo Sociale Europeo in materia di aiuti all'assunzione ed all'occupazione per l'esercizio 1985, di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2950/83, sono fissati, per persona e per settimana, come segue:
- Belgio fb 1668
- Danimarca dkr 335
- Germania dm 97,50
- Grecia dra 1679
- Francia ff 219
- Irlanda irl 24,10
- Italia lit 43200
- Lussemburgo flux 2002
- Paesi bassi fl 103
- Regno unito 20,75
Art. 2
Gli importi di cui all'articolo 1 concernono le azioni in materia di assunzione e occupazione relative a posti di lavoro occupati a tempo pieno. In caso di posti di lavoro occupati a tempo parziale, gli importi sono calcolati in proporzione al numero di ore prestate, sulla base di 40 ore settimanali.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Con decisione della commissione del 30 luglio 1985 (85/420/CEE) i predetti importi applicabili all'esercizio finanziario 1986, sono stati fissati, per persona e per settimana, come segue:
- Belgio fb 1651
- Danimarca dkr 366
- Germania dm 92,20
- Grecia dra 2108
- Francia ff 231,50
- Irlanda irl 26,40
- Italia lit 47800
- Lussemburgo flux 2187
- Paesi bassi fl 105,10
- Regno unito 22,60