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Art. 1 - La direttiva 86/378/cee e' modificata come segue:
1) l'articolo 2 e' sostituito dal testo seguente:
1. Sono considerati "regimi professionali di sicurezza sociale" i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.
2. La presente direttiva non si applica:
- Ai contratti individuali dei lavoratori autonomi
- Ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro;
- Nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia Parte Il datore di lavoro;
- Alle disposizioni facoltative dei regimi professionali offerte - prestazioni complementari, oppure - la scelta della data da cui decorreranno le prestazioni normali dei
- Ai regimi professionali qualora le prestazioni siano finanziate da contributi versati dai lavoratori su base volontaria.
3. La presente direttiva non osta al fatto che un datore di lavoro conceda a determinate persone che hanno raggiunto l'eta' pensionabile a norma di un regime professionale, ma che non hanno ancora raggiunto l'eta' pensionabile per la concessione di una pensione legale, un complemento di pensione volto a perequare o a ravvicinare l'importo delle prestazioni globali rispetto alle persone di sesso opposto che si trovino nella stessa situazione avendo gia' raggiunto l'eta' della pensione legale, finche' i beneficiari del complemento non abbiano raggiunto tale eta'."
2) l'articolo 3 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
La presente direttiva si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attivita' e' interrotta per malattia, maternita', infortunio o disoccupazione involontaria, e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonche' agli aventi causa di questi lavoratori in base alle legislazioni e/o pratiche nazionali."
3) l'articolo 6 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 6
1. Nelle disposizioni contrarie al principio della parita' di trattamento sono da includere quelle che si basano direttamente o indirettamente sul sesso, in Particolare con riferimento allo stato coniugale o di famiglia, per:
- Definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale;
- Stabilire se la partecipazione ad un regime professionale sia obbligatoria o facoltativa;
- Prevedere norme differenti per quanto riguarda l'eta' di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni;
- Prevedere norme differenti, salvo quanto previsto alle lettere h) e i), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto le condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine;
- Stabilire condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi;
- Stabilire limiti di eta' differenti per il collocamento a riposo;
- Interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternita' o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro;
- Fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi nei quali le prestazioni sono definite in base ai contributi. Nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi, i cui esempi sono riportati nell'allegato, possono variare sempreche' l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime;
- Fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori; fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo - nel caso di regimi a contributi definiti quando si persegue lo scopo di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi; - nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite;
- Prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere h) e i), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.
2. Quando l'erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e' lasciata alla discrezionalita' degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parita' di trattamento."
4) l'articolo 8 e' sostituito dal testo seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' le disposizioni dei regimi professionali dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parita' di trattamento siano rivedute piu' tardi con effetto al 1 gennaio 1993.
2. La presente direttiva non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo."
5) l'articolo 9 e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo 9
Relativamente ai regimi dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parita' di trattamento per quanto riguarda:
- La fissazione del limite d'eta' per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre - fino alla data alla quale tale parita' e' realizzata nei regimi legali;
- Le pensioni di reversibilita', finche' il diritto comunitario non imponga il principio della parita' di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;
- L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), primo comma per tener conto degli elementi differenti di calcolo attuariale, al piu' tardi fino al 1 gennaio 1999."
6) e' inserito un nuovo articolo 9 bis cosi' formulato:
"Articolo 9 bis
Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'eta' pensionabile flessibile alle stesse condizioni non e' considerato incompatibile con la presente direttiva."
7) e' aggiunto il seguente allegato:
"ALLEGATO
Esempi di elementi che possono variare per quanto attiene ai regimi a Prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, di cui all'articolo 6, lettera h):
- - la conversione in capitale di una parte della pensione periodica;
- - il trasferimento dei diritti a pensione;
- - una pensione di riversibilita' pagabile ad un avente diritto in contropartita della rinuncia di una frazione della pensione annua;
- - una pensione ridotta allorche' il lavoratore opta per la pensione anticipata."
Art. 2
1. Qualsiasi misura di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, deve comprendere tutte le prestazioni derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione devono avere effetto retroattivo alla data dell'8 aprile 1976 e debbono comprendere tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla comunita' dopo l'8 aprile 1976, tale data sara' sostituita dalla data in cui l'articolo 119 del trattato e' divenuto applicabile sul loro territorio.
2. La seconda frase del paragrafo 1 non osta a che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possano essere opposte ai lavoratori o ai loro aventi diritto che abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale prima del 17 maggio 1990, purche' non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio del diritto comunitario.
3. Per gli Stati membri la cui adesione alla comunita' sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1 gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 nei paragrafi 1 e 2 e' sostituita da quella del 1 gennaio 1994.
Art. 3
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva stessa.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.