Decisione Unione Europea 23 Aprile 1997, n. C4-0378/96

Ente: 
1
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
347
Data Fonte: 
18/11/1996
Decisione concernente la posizione comune del consiglio sulla proposta di decisione del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma raffaello)
Abstract: 
Documento: 

1. Modifica come segue la posizione Comune;

2. Invita la commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che e' chiamata a formularne a norma dell'articolo 189 b, paragrafo 2, lettera d), del trattato ce;

3. Invita il consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione Comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio e alla commissione.

Posizione Comune del consiglio

Emendamenti

5. Considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socio-economici, si inquadra in un progetto di societa' e puo' fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo regionale, nonche' al miglioramento della qualita' di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo contemporaneo puo' svolgere un ruolo importante in tale campo;

5. Considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socio-economici, si inquadra in un progetto di societa' e puo' fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo e allo sviluppo regionale, nonche' al miglioramento della qualita' di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo contemporaneo puo' svolgere un ruolo importante in tale campo;

Articolo 3, lettera c)

C) migliorare l'accesso ai beni culturali a livello europeo ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei bambini e dei giovani, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali europei;

C) migliorare l'accesso ai beni culturali a livello europeo ed incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini in particolare dei bambini, dei giovani, degli svantaggiati e di coloro che vivono nelle Regioni periferiche e nelle zone rurali dell'unione alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali europei;

Articolo 8

1. La commissione puo' consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione del programma nonche' sulle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere e' iscritto a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

3.il rappresentante della commissione informa a tempo debito e con regolarita' il comitato in merito ai contributi finanziari accordati nell'ambito del programma (importo, durata, ripartizione, beneficiario).

Soppresso

Articolo 9, paragrafo 1

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 e' fissata a 30 milioni di ecu.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 e' fissata a 86.000.000 ecu.

Articolo 9, paragrafo 3

3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 sara' oggetto di riesame anteriormente alla fine del secondo anno su proposta della commissione tenuto conto della situazione di bilancio e dei risultati ottenuti nel corso della prima fase del programma.

Soppresso

Allegato, azione 1, quinto paragrafo

Il contributo finanziario comunitario a un progetto nel quadro di questa azione non puo' superare il 50% delle spese totali del progetto preso in considerazione e, nel caso dei progetti menzionati al paragrafo 2, non puo' essere superiore a 150.000 ecu.

Il contributo finanziario comunitario a un progetto nel quadro di questa azione non puo' superare il 50% delle spese totali del progetto preso in considerazione e, nel caso dei progetti menzionati al paragrafo 2, non puo' essere superiore a 250.000 ecu.

Allegato, azione II, primo trattino, secondo comma bis (nuovo)

Sara' rivolta particolare attenzione alle reti che promuovono l'accesso dei gruppi di popolazione meno favoriti ai beni culturali.