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Art. 1
Gli allegati c e d della direttiva 92/51/CEE sono modificati come illustrato nell'allegato I della presente direttiva.
Art. 2
Gli elenchi modificati dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati c e d della direttiva 92/51/CEE figurano all'allegato II della presente direttiva.
Art. 3
1 .
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2 .
Gli Stati membri comunicano alla commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee.