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Testo della decisione
I. Il pubblico ha il piu' ampio accesso possibile ai documenti dell'agenzia alle condizioni previste dalla presente decisione. Per "documento dell'agenzia" s'intende ogni scritto, qualunque sia il suo supporto, contenente dati esistenti emessi dall'agenzia europea dell'ambiente. La presente decisione non si applica ai documenti gia' pubblicati.
II. La richiesta di accesso ad un documento dell'agenzia e' presentata per iscritto al direttore esecutivo dell'agenzia (5). I richiedenti non sono tenuti a dimostrare un interesse. Le domande devono essere formulate in maniera sufficientemente precisa e contenere segnatamente gli elementi che permettono di identificare il documento richiesto. Se del caso, il richiedente e' invitato a precisare ulteriormente la richiesta.
III. L'accesso ai documenti dell'agenzia e' esercitato o mediante consultazione nei locali dell'agenzia o mediante rilascio di una copia del documento a spese del richiedente. Per fotocopie di oltre trenta pagine l'agenzia puo' richiedere un diritto di 10 ecu, piu' 0,036 ecu per foglio. Per supporti diversi, l'importo del diritto viene stabilito caso per caso, sempre comunque entro limiti ragionevoli. I documenti vengono forniti nella lingua disponibile, tenendo conto della preferenza del richiedente. La persona autorizzata ad accedere ad un documento dell'agenzia non puo' venderlo o distribuirlo a fini commerciali senza un'autorizzazione preventiva. La riproduzione di documenti pubblicati e' autorizzata a condizione che ne venga citata la fonte.
IV. Le domande vengono esaminate nel piu' breve tempo possibile sotto la responsabilita' del direttore esecutivo. Il richiedente viene informato per iscritto, entro un mese, del corso positivo riservato alla sua richiesta o dell'intenzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, l'interessato e' altresi' informato dei motivi di tale intenzione e del fatto che dispone di un mese per presentare al presidente del consiglio di amministrazione una richiesta di revisione dell'intenzione di rifiutare l'accesso, in mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta. L'assenza di risposta a una richiesta entro il mese successivo alla presentazione di quest'ultima equivale a un rifiuto. In questo caso il richiedente puo' presentare una richiesta al presidente del consiglio d'amministrazione entro il mese successivo, in mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta. La decisione sulla richiesta di revisione deve essere presa nel piu' breve tempo possibile e, al piu' tardi, entro i due mesi successivi alla presentazione di tale richiesta. La decisione di respingere la richiesta deve essere debitamente motivata. Nel contempo, il richiedente e' informato della possibilita' di rivolgersi al mediatore alle condizioni previste dall'articolo 138 e del trattato che istituisce la Comunita' Europea.
V. L'accesso a un documento dell'agenzia non viene concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:
- Dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilita' monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini),
- Dell'individuo e della vita privata,
- Del segreto commerciale e industriale,
- Degli interessi finanziari della communita',
- Della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tali informazioni.
L'agenzia puo' rifiutare l'accesso a un suo documento per assicurare la tutela della segretezza delle proprie deliberazioni.
VI. La presente decisione sara' riesaminata dopo due anni di esperienza. In vista di questo riesame, il direttore esecutivo presentera' in tempo al consiglio di amministrazione una relazione sull'attuazione della presente decisione.
VII. La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 1 giugno 1997. E' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee e resa accessibile al pubblico.
(1) GU l 120 del 11. 5. 1990, pag. 1.
(2) GU l 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.
(3) GU l 340 del 31. 12. 1993, pag. 41.
(4) decisione del consiglio del 20. 12. 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del consiglio (gu l 340 del 31. 12. 1993, pag. 43), decisione della commissione dell'8. 2. 1994 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della commissione (gu l 46 del 18. 2. 1994, pag. 58), modificata dalla decisione del 19. 9. 1996 (gu l 247 del 28. 9. 1996, pag. 45).
(5) agenzia europea dell'ambiente, kongens nytorv 6, dk-1050 copenhaghen, fax (45) 33 36 71 99.