Tu sei qui

Art. 1
La presente decisione definisce per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, il programma di azione Arianna che figura in allegato, (in proseguio: il presente programma) destinato ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonche' l'accesso dei cittadini europei alle stesse, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti di cooperazione nei settori del libro e della lettura realizzati in compartecipazione nonche' attraverso il perfezionamento dei professionisti che operano in tale campo.
Art. 2
Il presente programma incoraggia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri nel settore della cultura. Esso appoggia e integra la loro azione conformemente al principio di sussidiarieta', contribuendo al pieno sviluppo delle loro culture nel rispetto delle loro diversita' nazionali e regionali. A tal fine, gli obiettivi del programma sono i seguenti:
- Promuovere, per il tramite della traduzione:
- Stimolare, sostenendo progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione:
Art. 3
Le azioni descritte nell'allegato sono effettuate al fine della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2. Esse sono attuate in base alla procedura prevista all'articolo 5.
Art. 4
1 .
Il presente programma e' aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'europa centrale e orientale (Paeco), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi o da concludere con tali paesi. Questo programma e' aperto alla partecipazione di Cipro e di malta nonche' alla cooperazione con altri paesi terzi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure da convenire con questi paesi. Talune modalita' generali della partecipazione sono contemplate nell'azione 6 dell'allegato.
2 .
La comunita' e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con il consiglio d'europa e con altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura (ad esempio l'Unesco) accertandosi della complementarita' degli strumenti impiegati, nel rispetto dell'identita' propria e dell'autonomia d'azione di ogni istituzione e organizzazione.
Art. 5
1 .
La commissione attua il presente programma conformemente alla presente decisione.
2 .
La commissione e' assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della commissione. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consiglieri.
3 .
Il rappresentante della commissione sottopone al comitato progetti di misure concernenti: di modifica del presente programma che ne deriva. Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il consiglio deve prendere su proposta della commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la commissione le comunica immediatamente al consiglio. In tal caso:
- Le priorita' e gli orientamenti generali delle misure descritte in allegato ed il relativo programma annuale,
- L'equilibrio generale tra tutte le azioni,
- Le modalita' e i criteri di selezione dei diversi tipi di progetti descritti nell'allegato (azioni 1, 2, 3, 4 e 6),
- Il sostegno finanziario che sara' fornito dalla Comunita' (importi, durata, Ripartizione e beneficiari),
- Le modalita' di controllo e di valutazione del presente programma, nonche' le conclusioni del rapporto di valutazione previsto all'articolo 8 e ogni misura di modifica del presente programma che ne deriva.
Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al comma precedente entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- La commissione puo' differire di un periodo di due mesi a partire dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- Il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).
4 .
La commissione puo' consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del presente programma che non rientrino tra quelle di cui al paragrafo 3. Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione. Il parere e' iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Art. 6
1 .
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, e' fissata a 7 milioni di ecu.
2 .
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 7
La commissione, in collaborazione con gli Stati membri, cerca di rendere complementari le azioni previste dal presente programma e da altri programmi culturali quali caleidoscopio (11) e raffaello da un lato, nonche' dai programmi d'azione comunitari, soprattutto in materia di istruzione, come socrate (12), e formazione professionale, come leonardo da vinci (13), dall'altro.
Art. 8
Un anno dopo l'attuazione del presente programma, e nei sei mesi successivi, la commissione, sentito il comitato, presenta al Parlamento europeo e al consiglio un rapporto dettagliato di valutazione dei risultati ottenuti, accompagnato, se del caso, da adeguate proposte, anche per quanto riguarda il controllo e le modalita' del programma, al fine di consentire al Parlamento europeo e al consiglio di deliberare prima della fine del periodo contemplato dal presente programma. Tale rapporto evidenzia in particolare la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, facendo riferimento all'impatto sulla divulgazione della letteratura nelle lingue meno diffuse, e le conseguenze socio-economiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla comunita'. Tale rapporto si prefigge di valutare, qualitativamente e quantitativamente, in quale misura il programma abbia realizzato gli obiettivi di cui all'articolo 2. Alla luce del rapporto di valutazione di cui al primo comma e delle eventuali proposte della commissione, il Parlamento europeo e il consiglio esamineranno la possibilita' di adottare un nuovo programma, elaborato e sviluppato tenendo conto pienamente delle esperienze fruttuose derivate dal presente programma. In tale contesto essi potranno prendere, se del caso, le misure necessarie al fine di evitare un'interruzione del presente programma.
Art. 9
Il presente programma, che contiene le indicazioni pratiche sulla procedura, le antenne di contatto designate dagli Stati membri che consentono di assicurare un'assistenza tecnica per progetti culturali, i termini di presentazione delle candidature, nonche' la documentazione che deve accompagnare la domanda, e' pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee, serie c.
Art. 10
Allegato
Programma Arianna
Le azioni del presente programma sono volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione della creazione letteraria e della storia dei popoli europei, nonche' l'accesso dei cittadini europei alla stessa, in particolare sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento e progetti pertinenti di cooperazione nel settore del libro e della lettura realizzati in compartecipazione, nonche' attraverso il perfezionamento dei professionisti che operano in tale campo.
Azione
Aiuti per la traduzione
1. Aiuto per la traduzione di opere letterarie di qualita' del XX secolo ai fini di una maggiore diffusione attraverso la pubblicazione.
A)L'aiuto e' concesso per la traduzione di opere letterarie di qualita' del XX secolo (romanzi, novelle, saggi, storia letteraria, biografie, teatro, poesia) rappresentativa della cultura dello Stato membro da cui provengono, che illustrano in particolare le tendenze della letteratura europea contemporanea della seconda meta' del secolo e possono interessare un vasto pubblico europeo.
B)
I)Possono fruire dell'aiuto le opere che sono gia' state tradotte e pubblicate in due lingue dell'Unione Europea (oltre alla lingua originale). L'aiuto e' destinato a sostenere la traduzione in almeno un'altra lingua dell'unione europea, dando la priorita' alle traduzioni verso le lingue dell'Unione Europea meno diffuse.
Ii)Per dare priorita' alle lingue dell'Unione Europea meno diffuse le opere redatte in una di queste lingue possono tuttavia essere considerate ai fini dell'aiuto alla traduzione anche se non sono state tradotte precedentemente in altre lingue comunitarie dell'unione. L'aiuto e' destinato a sostenere la traduzione in un'altra lingua dell'unione europea. Tali disposizioni si applicano inoltre alle opere:
- Redatte in una lingua di grande diffusione, ma pubblicate in uno Stato membro geograficamente piccolo;
- Redatte in altre lingue degli Stati membri.
C) la priorita' dovrebbe essere data alle richieste che provengono dalle piccole case editrici indipendenti.
D) la domanda di sovvenzione e' presentata alla commissione da uno o piu' editori cittadini di uno Stato membro. L'accordo del o dei traduttori deve figurare sulla domanda presentata dal o dagli editori. La sovvenzione puo' coprire fino al 100 % degli onorari del traduttore, negoziati secondo le prassi abituali del mercato interessato. L'editore si impegna a indicare visibilmente il nome dell'autore della traduzione e il contributo della comunita'. Gli editori debbono attestare di essere titolari dei diritti eventualmente connessi alla pubblicazione e/o alla traduzione dell'opera oggetto della domanda e che, senza il sostegno comunitario, non avrebbero espresso una valutazione commerciale favorevole alla pubblicazione dell'opera tradotta in questione.
E) le opere che possono fruire dell'aiuto sono selezionate due volte all'anno.
2. Aiuto per la traduzione di opere teatrali in vista di una maggiore diffusione attraverso la presentazione al pubblico. L'aiuto e' concesso per la traduzione in due lingue dell'Unione Europea di opere teatrali che hanno dato adito a rappresentazioni su scena o diffusioni audiovisive e che hanno gia' ottenuto un certo riconoscimento da parte della critica e del pubblico. L'aiuto e' riservato, prioritariamente, alle opere recenti del XX secolo. Le opere proposte per la traduzione dovranno basarsi su un progetto concreto di presentazione al pubblico. La domanda iniziale e' presentata dai direttori, registi o produttori cittadini di uno Stato membro ai fini della presentazione al pubblico dell'opera teatrale. La domanda e' rivolta simultaneamente alla commissione e alle antenne di contatto designate dagli Stati membri che esprimono un parere sull'interesse prioritario dei progetti presentati. La selezione finale delle opere da tradurre e' effettuata tenendo conto in particolare della qualita' delle opere proposte per la traduzione. Per quanto riguarda la scelta delle lingue di traduzione, l'autorita' competente provvedera' affinche' VI sia un equilibrio fra le lingue di grande diffusione e quelle di minore diffusione, al fine di accrescere la possibilita' che queste opere siano conosciute da un pubblico al contempo vasto e diversificato. L'aiuto e' concesso sotto forma di una borsa di traduzione per un importo massimo di 3 500 ecu, che puo' essere riveduto ogni anno. La borsa non interferisce con i diritti che potrebbero spettare agli autori o ai traduttori a titolo dell'eventuale rappresentazione, diffusione o pubblicazione dell'opera tradotta. Le antenne di contatto sono depositarie delle traduzioni realizzate con il sostegno della comunita' e hanno il compito di fornire ai professionisti qualsiasi informazione utile. Al riguardo essi potranno comunicare le traduzioni in questione soltanto a persone od organismi che abbiano ottenuto l'accordo degli aventi diritto in base alla normativa nazionale vigente.
3. Aiuti per la traduzione di opere e di studi di riferimento in vista di una maggiore diffusione dell'informazione nel settore culturale. L'aiuto per la traduzione di opere e di studi di riferimento in due lingue dell'Unione Europea mira a:
- Migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- Facilitare gli scambi di informazione e di esperienze e favorire in tal modo la cooperazione fra Stati membri nei settori di cui all'articolo 128 del trattato, in particolare quelli che saranno sviluppati prioritariamente dalla comunita' nel quadro della sua azione culturale.
Tenuto conto, tuttavia, del campo molto vasto che questa azione potrebbe coprire, l'aiuto per la traduzione di opere di riferimento (storia, storia dell'arte, scienze umane, scienze sociali, ecc.) sara' sviluppato, in un primo tempo, sotto forma di un'azione sperimentale e selettiva. L'aiuto e' concesso anche per la traduzione di studi o rapporti dedicati alle prassi e ai sistemi esistenti negli Stati membri nel settore culturale, che consentono di evidenziare i problemi di interesse Comune di cui in particolare all'articolo 128, paragrafi 2 e 4 del trattato. La domanda e' accompagnata dalle informazioni necessarie a stabilire l'apporto sostanziale dell'opera o dello studio la cui traduzione e' chiesta per la conoscenza del settore considerato, nonche' dall'indicazione delle lingue-obiettivo e dall'accordo scritto dell'autore e del traduttore. Le opere sono proposte alla commissione direttamente dalle autorita' competenti degli Stati membri. Le opere potranno essere tradotte nel maggior numero di lingue ritenuto necessario. Il contributo comunitario e' concesso, previo accordo scritto del traduttore, secondo due tipi di modalita' diverse in funzione dell'origine dell'opera:
- Se l'opera proposta per la traduzione e' presentata, tramite lo Stato membro, da un editore affinche' venga proposta sul mercato europeo, l'aiuto comunitario e' concesso in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie contemporanee (punto 1);
- Se l'opera proposta per la traduzione tramite lo Stato membro non e' destinata ad essere oggetto di uno sfruttamento commerciale (effettuato ad esempio, per conto di un'universita', di un centro di ricerca, di un istituto specializzato, ecc.) L'aiuto della comunita' e' concesso sotto forma di borsa destinata a consentire ai traduttori di terminare il loro lavoro in condizioni simili a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere teatrali (punto 2).
La commissione diffondera' ogni anno l'elenco e i riferimenti delle opere tradotte secondo i punti 1, 2 e 3. Le risorse da stanziare nell'ambito di tale azione saranno pari al 50 % circa della dotazione globale destinata al presente programma. La ripartizione esatta tra le sei azioni del presente programma sara' effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
Azione 2
Sostegno a progetti di cooperazione realizzati in compartecipazione volti a migliorare la promozione del libro e della lettura e l'accesso ad essi da parte dei cittadini saranno sostenuti progetti di cooperazione i cui partecipanti appartengono ad almeno tre Stati membri e che siano presentati da reti, associazioni o organizzazioni di professionisti (per esempio autori, traduttori, biblioteche, case editrici di piccole e medie dimensioni, librerie), fondazioni senza scopo di lucro operanti nel settore librario, ovvero collettivita' regionali (o locali) che hanno sviluppato azioni o programmi specifici nel settore in questione. I progetti di cooperazione presentati da operatori diversi da quelli di cui al precedente comma non potranno beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente azione. I progetti di cooperazione ammissibili all'aiuto riguardano qualsiasi iniziativa che presuppone la compartecipazione degli operatori suddetti di cui al primo comma (riunioni, convegni, manifestazioni, azioni pilota di cooperazione o di scambio) intesa a promuovere, in particolare:
- La conoscenza reCiproca della letteratura e della storia dei popoli europei e l'accesso ad esse;
- Lo sviluppo di iniziative in compartecipazione volte a facilitare:
- Lo scambio di esperienze e know-how su temi di interesse Comune tra professionisti a livello europeo. I progetti in compartecipazione presentati nel quadro della presente azione debbono rivestire un interesse europeo, ed essere di natura innovatrice o esemplare. Essi dovranno dimostrare che il sostegno comunitario che potrebbe essere accordato al progetto apporta un valore aggiunto concreto. Sara' dato un aiuto supplementare ai progetti che includono misure per la diffusione dei risultati. Sono esclusi dal finanziamento comunitario:
La riconferma dell'aiuto comunitario di anno in anno sara' valutata da esperti indipendenti designati dalla commissione su proposta degli Stati membri, in base alla relazione di attivita' relativa al progetto presentata dagli organizzatori. Gli esperti indipendenti possono raccomandare modifiche del progetto. I progetti devono presentare un piano di finanziamento equilibrato che indichi i mezzi finanziari necessari alla realizzazione delle azioni presentate. Il contributo finanziario di un progetto nel quadro di questa azione non puo' di norma superare il 25 delle spese totali del progetto preso in considerazione e non puo' comunque essere superiore a 50 000 ecu. Nel caso di progetti che comprendono misure volte ad accrescere la diffusione dei risultati presso il pubblico o gli operatori del settore, puo' essere accordato un ulteriore contributo della comunita', fino al 50 del costo relativo a questa voce, non superiore tuttavia ad un totale di 20 000 ecu. In linea di principio non possono fruire del sostegno previsto dalla presente azione i progetti per i quali il contributo comunitario sia inferiore a 5 000 ecu. I progetti dovranno essere oggetto di una domanda specifica presso la Comunita' Europea. La domanda dovra' essere accompagnata:
- Da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare che precisi, in particolare, il valore aggiunto a livello comunitario;
- Da un bilancio preventivo dettagliato del progetto.
Azione 3 perfezionamento dei professionisti che contribuiscono alla conoscenza e alla diffusione delle letterature europee e' concesso un sostegno comunitario specifico, a complemento degli sforzi intrapresi dalle autorita' competenti degli Stati membri, al perfezionamento dei professionisti, in particolare i traduttori letterari, al fine di contribuire a migliorare la qualita' della traduzione delle opere, nonche' di altri operatori del settore del libro e della lettura contemplati nell'azione 2, al fine di contribuire alla promozione delle diverse culture degli Stati membri e all'accesso dei cittadini alle stesse. Il sostegno comunitario e' accordato sotto forma di borse e indennita' integrative di viaggio e tirocini di perfezionamento. Le borse o altre forme di aiuto comunitario previste nel contesto della presente azione sono concesse per progetti pedagogici da reti, organizzazioni, associazioni, fondazioni, circoli o sodalizi specializzati (in particolare le reti di biblioteche, gli istituti superiori di traduzione, ecc.) previa consultazione delle autorita' competenti degli Stati membri. Azione 4 misure di accompagnamento a. Misure specifiche
- (1)],del patrimonio culturale (Raffaello) e delle attivita' artistiche e culturali (caleidoscopio);
- I progetti di cooperazione culturale emanati dalle Regioni di uno stesso Stato membro o a carattere puramente nazionale o bilaterale;
- La realizzazione di materiale e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia monografie, collezioni riviste, dischi, cd, video, cd-i, cd-rom sono presi in considerazione quando fanno Parte Integrante di un progetto;
- Le spese di investimento e di funzionamento delle organizzazioni culturali che non fanno Parte Integrante del progetto presentato.
- Da una descrizione dettagliata delle azioni da realizzare che precisi, in particolare, il valore aggiunto a livello comunitario;
- Da un bilancio preventivo dettagliato del progetto.
Misure specifiche
- Al fine di migliorare la cooperazione culturale nel settore del libro e della lettura, in casi specifici e limitati si potra' concedere un sostegno a progetti di riunioni organizzate a livello europeo oppure a studi e ricerche nel settore del presente programma a condizione che dette riunioni e studi non abbiano ricevuto un sostegno comunitario nel quadro di tale programma.
- Le domande devono presentare le garanzie finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Il contributo comunitario concesso nel quadro della presente azione non puo' in alcun caso essere superiore al 50 delle spese totali della riunione o dello studio ne' essere superiore a 50 000 ecu.
&b. La commissione, in collaborazione con le antenne di contatto, adotta le misure necessarie per dare pubblicita' e diffondere l'informazione relativa al presente programma, in modo che gli operatori e le reti culturali siano informati delle azioni che li riguardano e sensibilizzati in questo senso.&^
Azione 5
Premio aristeion, sinergia con l'aiuto per la traduzione
La comunita' concede ogni anno un contributo ai premi aristeion (premio letterario europeo e premio europeo di traduzione). Le sei opere nominate nel quadro del premio letterario europeo hanno diritto automaticamente a beneficiare dell'aiuto per la traduzione in almeno due lingue supplementari, a condizioni analoghe a quelle previste per l'aiuto per la traduzione di opere letterarie [azione 1-1.a)], purche' una domanda a tal fine sia presentata direttamente alla commissione da un editore.
Azione 6
Partecipazione dei paesi terzi
I paesi terzi di cui all'articolo 4 partecipano al presente programma conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. La partecipazione o la cooperazione tiene conto degli obiettivi seguenti:
- Migliore diffusione della letteratura degli Stati membri nei paesi terzi interessati e migliore conoscenza della letteratura dei paesi terzi interessati negli Stati membri,
- Promozione delle azioni di perfezionamento a favore dei professionisti che contribuiscono ad una maggiore conoscenza e diffusione delle letterature europee, soprattutto i traduttori letterari e i traduttori delle opere di cui all'azione 1, punti 2 e 3 e altri professionisti operanti nel settore librario e della lettura;
- Miglioramento delle sinergie per favorire i progetti presentati dalle organizzazioni professionali di autori e traduttori, dalle biblioteche, dalle case editrici di piccole e medie dimensioni, dalle librerie e dalle associazioni o fondazioni non a scopo di lucro che operano nel settore del libro.
Libro.&^
(1) GU l 321 del 30. 12. 1995, pag. 25.
Dichiarazione della commissione
Ad articolo 5 (comitatologia)
La commissione, nel rispetto delle procedure e degli accordi interistituzionali, informera' il comitato della decisione Arianna, nell'ambito del sostegno finanziario fornito dalla comunita', in merito a tutti i progetti che essa intende finanziare nel quadro della presente decisione.
Dichiarazione del Parlamento europeo
Ad articolo 5 (comitatologia)
Il Parlamento europeo constata che l'articolo 5, paragrafo 3 della decisione relativa al programma Arianna non consente al comitato di pronunciarsi sulla selezione di singoli progetti, ma non si oppone comunque al fatto che il comitato sia informato in merito a tutti i progetti che la commissione intende finanziare. Il Parlamento desidera ricevere le stesse informazioni da parte della commissione.