Decisione Unione Europea 9 Dicembre 1996, n. 97/15/ce

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
6
Data Fonte: 
10/01/1997
Decisione del consiglio del 9 dicembre 1996 relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (pmi) nell'unione europea (1997-2000)
Thesaurus: 
Agenzie per il lavoro
Abstract: 
Decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (pmi) nell'unione europea e si prefigge i seguenti obiettivi: semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese, migliorare il contesto finanziario per le imprese, aiutare le pmi a rendere europee ed internazionali le proprie strategie, rafforzare la competitivita delle pmi e migliorare il loro accesso alla ricerca, all'innovazione e alla formazione, promuovere l'imprenditorialita, migliorare gli strumenti della politica a favore delle pmi.
Documento: 

Decide:

Art. 1

E' adottato, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 1997, un programma per una politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese (pmi), incluso l'artigianato e le imprese di minime dimensioni.

Art. 2

Il programma di cui all'articolo 1, che comprende le misure riportate nell'allegato, miranti ad integrare le azioni degli Stati membri, si prefigge i seguenti obiettivi:

  • Semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese:
  • Migliorare il contesto finanziario per le imprese:
  • Aiutare le pmi a rendere europee ed internazionali le proprie strategie, in particolare grazie a migliori servizi di informazione e cooperazione:
  • Rafforzare la competitivita' delle pmi e migliorare il loro accesso alla ricerca, all'innovazione e alla formazione:
  • Promuovere l'imprenditorialita' e favorire speciali gruppi bersaglio:
  • Migliorare gli strumenti della politica a favore delle pmi.

Art. 3

1 .

Per raggiungere gli obiettivi indicati agli articoli 1 e 2, la commissione adotta i necessari provvedimenti, nella misura in cui questi non possano essere meglio attuati dagli Stati membri, tenendo conto dei risultati di tutte le relazioni specifiche di valutazione.

2 .

Si segue la procedura di cui all'articolo 4 per adottare le misure riguardanti:

  • - adozione, attuazione sperimentale o ampliamento dei necessari progetti concepiti al fine dell'applicazione della presente decisione;
  • - determinazione del contenuto, del calendario e del contributo finanziario per le azioni e gli inviti a presentare proposte;
  • - valutazione periodica dei risultati di ogni progetto secondo le scadenze previste dai programmi specifici.

3 .

La commissione puo' sottoporre al comitato di cui all'articolo 4 qualsiasi altra questione riguardante il programma.

4 .

La commissione e' responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma. La commissione assicura inoltre che le azioni previste dal presente programma siano soggette ad un'approfondita valutazione preliminare, a controlli e ad una valutazione a posteriori alla luce delle relazioni presentate dai beneficiari del finanziamento comunitario.

5 .

L'aiuto comunitario puo' essere concesso se e' necessario per la realizzazione del progetto. Esso non dovrebbe superare l'importo necessario al sostegno del progetto.

Art. 4

La commissione e' assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della commissione. Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il consiglio deve prendere su proposta della commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la commissione le comunica immediatamente al consiglio. In tal caso:

  • - la commissione differisce di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;
  • - il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, puo' prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Art. 5

1 .

La commissione presenta al comitato di cui all'articolo 4 relazioni annuali sull'attuazione della presente decisione.

2 .

La commissione presenta al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni una relazione biennale sulla valutazione dei progressi compiuti nell'inserimento della dimensione pmi in tutte le politiche e in tutti i programmi comunitari a seguito della sua azione di coordinamento.

Art. 6

La commissione presenta al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle Regioni, non oltre la fine del 1999, una relazione di valutazione esterna sull'attuazione della presente decisione, per verificare se gli obiettivi iniziali sono stati conseguiti, con una valutazione del rapporto costi/efficacia, e le proposte che riterra' opportune alla luce delle valutazioni effettuate.

Art. 7

1 .

Il presente programma e' aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'europa centrale ed orientale (peco) secondo le condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione, stipulati con tali paesi, sulla partecipazione ai programmi comunitari.

2 .

Il presente programma e' aperto alla partecipazione di Cipro e di malta sulla base di stanziamenti aggiuntivi secondo le stesse norme applicate ai paesi efta, membri del see, secondo le procedure da convenire con tali paesi.

Art. 8

1 .

La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1997 e riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2000.

2 .

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 e' pari a 127 milioni di ecu.

3 .

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Allegato

Misure di cui all'articolo 2

A. Semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese

A.1. Assicurando che vengano presi in considerazione gli interessi delle pmi nelle varie iniziative e politiche comunitarie integrazione della dimensione pmi nell'elaborazione delle politiche comunitarie. Promozione del coordinamento delle azioni comunitarie a favore delle pmi per consentire loro la piena partecipazione a tutte le azioni e a tutti i programmi comunitari, inclusi quelli dei fondi strutturali, di rst, di cooperazione internazionale e i programmi in materia ambientale.

A.2. Semplificando e migliorando la legislazione comunitaria azioni volte a sopprimere o ridurre gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento alla legislazione comunitaria che ostacolano la creazione e lo sviluppo delle imprese, in particolare delle pmi. Di cio' fa parte l'attuazione di una metodologia pragmatica per la valutazione dell'impatto delle proposte legislative (comprese l'utilizzazione del sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese, e se del caso, analisi del rapporto costi/benefici), nonche' la consultazione delle pmi in merito alle nuove proposte legislative ed il controllo dell'attuazione degli orientamenti della commissione in materia di politica normativa.

A.3. Migliorando la trasparenza e la diffusione delle migliori pratiche per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del contesto amministrativo e normativo diffusione delle migliori pratiche, in particolare in materia di semplificazione amministrativa; promozione di azioni in materia di trasferimento di imprese e clausole di riserva di proprieta'.

A.4. Migliorando il contesto per le operazioni transnazionali delle pmi promozione dello sviluppo di metodi alternativi per la soluzione delle controversie transnazionali tra imprese. Promozione di strutture giuridiche adeguate per le operazioni transnazionali delle pmi, in particolare il ricorso al gruppo europeo di interesse economico (progetto regie).

B. Migliorare il contesto finanziario per le imprese

B.1. Migliorando l'accesso al finanziamento di prestiti e capitali di rischio identificazione e diffusione di prassi innovatrici volte a migliorare l'accesso delle pmi ai finanziamenti (inclusi enti di mutua garanzia, tavole rotonde di banche e di pmi).

B.2. Proseguendo gli sforzi per ridurre i ritardi nei pagamenti accelerazione del seguito da dare alla raccomandazione sui ritardi nei pagamenti e previsione, se del caso, di ulteriori misure; sostegno alle azioni miranti al miglioramento delle capacita' di gestione finanziaria delle pmi.

B.3. Facilitando lo sviluppo di strumenti finanziari specifici identificazione e promozione dei migliori strumenti finanziari di specifico interesse per le pmi, in particolare il factoring e l'assicurazione-credito.

B.4. Stimolando lo sviluppo e migliorando le condizioni quadro dei mercati dei capitali per le pmi in rapida crescita (compresi l'easdaq)

C. Aiutare le pmi a rendere europee ed internazionali le loro strategie, in particolare frazie a migliori servizi di informazione e cooperazione

C.1. Sviluppando servizi di informazione comunitaria un migliore accesso all'informazione comunitaria per le imprese: sviluppo di una rete di centri euro-info in qualita' di "first stop shops", al fine di indirizzare, se necessario d'intesa con i servizi nazionali, le richieste al servizio comunitario piu' appropriato; miglioramento della composizione della rete e della qualita' dei servizi mediante l'applicazione di metodi di calcolo appropriati; ampliamento e rafforzamento dei compiti di informazione nei principali ambiti d'azione dell'unione; miglioramento dell'adeguamento dei servizi di informazione comunitaria alle esigenze delle imprese, in particolare sviluppando un partenariato con le organizzazioni professionali attualmente riconosciute e con le reti di sostegno aziendale degli Stati membri per l'assistenza alle pmi, comprese quelle a favore dell'artigianato.

C.2. Migliorando la promozione delle azioni nell'ambito della politica per le pmi campagne di informazione in coordinamento con la rete cei; organizzazione di "settimane europee dell'impresa".

C.3. Promuovendo la cooperazione attraverso reti di ricerca di partner commerciali miglioramento qualitativo e definizione di una norma di qualita' per la rete di ricerca di partner commerciali riservata (bc - net) e la rete di ricerca di partner commerciali non riservata (bre), nonche' ricerca di altri mezzi efficaci per promuovere la cooperazione fra le imprese.

C.4. Promuovendo contatti diretti attraverso programmi di partenariato Proseguimento dello sviluppo di strumenti miranti a consentire contatti diretti tra imprenditori (programmi Europartenariat e Interprise).

C.5. Sviluppando partenariati in materia di subfornitura sviluppo di azioni per promuovere la subfornitura transnazionale.

C.6. Migliorando le condizioni di partecipazione delle pmi al mercato interno esortazione alla rimozione degli ostacoli alle attivita' commerciali. Agevolazione della partecipazione delle pmi agli appalti pubblici. Promozione dell'accesso delle pmi e delle imprese artigiane alla societa' dell'informazione.

C.7. Promuovendo l'accesso a nuovi mercati e l'internazionalizzazione delle pmi esame di nuove possibilita' per intensificare l'attivita' transnazionale delle pmi sia nell'ambito del mercato interno che su scala mondiale.

D. Rafforzare la competivita' delle pmi e migliorare il loro accesso alla ricerca, all'innovazione e alla formazione

D.1. Aumentando il potenziale innovativo delle PMI Individuazione delle pratiche migliori e sperimentazione di approcci concreti tramite azioni pilota, in particolare nel campo dello sviluppo delle imprese con un potenziale di crescita e basate sulle nuove tecnologie (IBNT); stimolo all'impiego delle tecnologie informatiche da parte delle PMI attraverso lo scambio di buone pratiche e mediante il rafforzamento delle misure intese a favorire l'accesso delle PMI agli attuali programmi comunitari.

D.2. Migliorando le capacita' manageriali Assistenza all'identificazione e alla sperimentazione di approcci positivi nel campo della formazione in materia di tecniche di gestione mediante lo scambio di buone pratiche e tramite il rafforzamento delle misure intese a favorire l'accesso delle PMI ai programmi comunitari esistenti.

D.3. Favorendo l'adeguamento alle esigenze ambientali

E. Promuovere l'imprenditorialita' e favorire speciali gruppo bersaglio

E.1. Cultura aziendale e imprenditorialita' promozione dello scambio delle migliori pratiche, comprese quelle degli imprenditori particolarmente dinamici.

E.2. Artigianato, piccole imprese e microimprese

  1. - studio dell'ambiente istituzionale delle piccole imprese e delle imprese del settore artigiano,
  2. - avvio di azioni per consentire a tali imprese di adeguarsi ai mutamenti strutturali, di integrarsi meglio nel mercato unico e di trarre vantaggio dalle possibilita' offerte da tale mercato, anche in materia di normalizzazione, certificazione, gestione ambientale e della qualita'.

E.3. Imprese del commercio e della distribuzione agevolazione del processo di adeguamento delle imprese commerciali al mercato unico e ai mutamenti strutturali, grazie anche alle nuove tecnologie (commerce 2000). Promozione della cooperazione tra pmi. Diffusione dei risultati dei progetti pilota. Seguito da dare al libro verde sul commercio e la distribuzione.

E.4. Imprenditrici e giovani imprenditori; imprese gestite da imprenditori appartenenti a gruppi svantaggiati sostegno alla ricerca di soluzioni innovatrici una volta identificati i problemi specifici cui devono far fronte:

  1. - le imprenditrici e i giovani imprenditori;
  2. - le imprese gestite da imprenditori appartenenti a gruppi svantaggiati.

F. Migliorare gli strumenti della politica a favore delle pmi

  1. - consultazione delle organizzazioni rappresentative delle pmi e dell'artigianato a livello europeo all'atto di definire e valutare le relative politiche.
  2. - Miglioramento delle statistiche sulle PMI senza aumentare gli oneri gravanti sulle imprese; Osservatorio europeo per le PMI; studi; base di dati riguardante le misure politiche per le PMI.
  3. - Valutazione delle azioni esistenti in base a criteri di efficienza ed elaborazione di proposte per nuove misure comunitarie in settori che Interessano le imprese.