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Titolo I - disposizioni generali
Art. 1
Ai fini della presente direttiva s'intendono per:
- "appalti pubblici di servizi", i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione:
- "amministrazioni aggiudicatrici", lo stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:
- "prestatori di servizi" le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti un'offerta e "candidato" chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata;
- "procedure aperte" le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;
- "procedure ristrette" le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione;
- "procedure negoziate" le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o piu' di essi;
- "concorsi di progettazione" le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi.
Art. 2
Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati ia e ib della presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto.
Art. 3
1 .
Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva.
2 .
Le amministrazioni assicurano la parita' di trattamento tra i prestatori di servizi.
3 .
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 per cento un appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE.
Art. 4
1 .
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalla amministrazioni nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti soggetti all'articolo 223 del trattato.
2 .
La presente direttiva non si applica ai servizi che vengano dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, ne' quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale stato.
Art. 5
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:
- In base ad un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro ed uno o piu' paesi terzi e concernente servizi destinati alla realizzazione od allo sfruttamento in Comune di un progetto da parte degli stati firmatari; ogni accordo di tal genere e' comunicato alla commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE (7);
- Ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
- In base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Art. 6
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtu' delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 7
1 .
La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato al netto dell'iva sia pari o superiore a 200 000 ecu.
2 .
Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla rimunerazione complessiva dei prestatori di servizi tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8.
3 .
La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare puo' venir scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo.
4 .
In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del caso:
- - nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
- - nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonche' di altri tipi di rimunerazione;
- - nel caso di contratti che comprendono la progettazione, dell'onorario o della commissione da pagare.
Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti in piu' lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore di ciascun lotto per calcolare l'importo di cui sopra. Se il valore dei lotti e' pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 per i lotti il cui valore stimato al netto dell'iva sia inferiore a 80 000 ecu, purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non venga a superare il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.
5 .
Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e':
- - se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
- - se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6 .
Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarita' o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto puo' stabilirsi in base:
- - al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero
- - al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi.
7 .
Nei casi in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto e' data dal suo massimo valore complessivo possibile, comprendente gli elementi opzionali.
8 .
Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e' rivisto ogni due anni a partire dal 1o gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore e' basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ecu, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1o gennaio. Tale controvalore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee all'inizio del mese di novembre. Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sara' esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione.
Titolo II - applicazione di due serie di disposizioni
Art. 8
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I a vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI,
Art. 9
Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato Ib vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16.
Art. 10
Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I a e servizi figuranti nell'allegato I b vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I a risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I b. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16.
Titolo III - scelta delle procedure d'aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione
Art. 11
1 .
Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva.
2 .
Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:
- Qualora si abbiano offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli articoli da 23 a 28, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. In tali casi l'amministrazione non e' tenuta a pubblicare un bando di gara qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura d'appalto;
- In casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo;
- Quando la natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell'allegato I a, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perche' l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta.
3 .
Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
- Qualora non VI siano offerte o non VI siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla commissione su sua richiesta;
- Qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi;
- Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
- Nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;
- Per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione ne' nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell'appalto, purche' siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi in cui:
- Per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilita' del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi e' preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 7. Questa procedura puo' essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale.
4 .
In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
Art. 12
1 .
Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua offerta o candidatura, nonche', se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto.
2 .
L'amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano per iscritto i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunita' europee.
3 .
Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:
- - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta;
- - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche', se e' nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
- - nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all'articolo 11 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla commissione, a sua richiesta.
Art. 13
1 .
Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione contemplati in una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'iva sia pari o superiore al valore di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2 .
Inoltre il presente articolo si applica a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200 000 ecu.
3 .
Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.
4 .
L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
- - al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
- - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
5 .
Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessita' di garantire un'effettiva concorrenza.
6 .
La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.
Titolo IV - norme comuni in campo tecnico
Art. 14
1 .
Le specifiche tecniche di cui all'allegato II sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.
2 .
Fatte salve le norme tecniche nazionali obblgatorie, sempreche' esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
3 .
L'amministrazione puo' derogare al paragrafo 2 qualora:
- Tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformita', ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- L'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reCiproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (8), o della decisione 87/95/CEE del consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (9), ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;
- L'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature gia' usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficolta' tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- Il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni gia' esistenti.
4 .
Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta cio' sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla commissione.
5 .
In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
- Vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del consiglio (10);
- Possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
- Possono venir definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
6 .
A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. E' in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o equivalente", e' autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Titolo V - norme comuni di pubblicita'
Art. 15
1 .
Mediante un Avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I a che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, risulti pari o superiore a 750 000 ecu.
2 .
Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabliti nell'articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3 .
Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
Art. 16
1 .
Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunita' europee un Avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione.
2 .
I bandi o avvisi sono pubblicati:
- - per gli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I a, conformemente agli articoli 17-20;
- - per i concorsi di progettazione, conformemente all'articolo 17.
3 .
Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I b, le amministrazioni indicano nel bando o Avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
4 .
La commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonche' la pubblicazione di tali relazioni.
5 .
Non sono tuttavia pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealta' della concorrenza tra prestatori di servizi.
Art. 17
1 .
I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell'allegato III b, punto 13 dell'allegato III c e punto 12 dell'allegato III d) le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32.
2 .
I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei piu' brevi termini e per i canali piu' appropriati, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'Avviso di cui all'articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il piu' rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario. L'Avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e' inviato al piu' tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o dopo la chiusura del concorso in questione.
3 .
Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee e nella banca di dati ted, nelle lingue ufficiali delle comunita'; il testo nella lingua originale e' l'unico facente fede.
4 .
I bandi di gara di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee e nella banca di dati ted, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle comunita'; il testo nella lingua originale e' l'unico facente fede.
5 .
L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunita' europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, tale termine e' ridotto a cinque giorni.
6 .
La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non puo' effettuarsi prima della data della spedizione all'ufficio delle pubblicazioni delle comunita' europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee.
7 .
Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8 .
Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee sono a carico delle comunita'. La lunghezza del testo non puo' essere superiore ad una pagina della suddetta gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della gazzetta in cui figurano uno o piu' bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'Avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.
Art. 18
1 .
Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
2 .
Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 puo' essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni hanno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee l'Avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato III a.
3 .
Sempreche' siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.
4 .
Sempreche' siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5 .
Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati.
Art. 19
1 .
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.
2 .
Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito e' accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:
- Se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- Il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- Gli estremi del bando di gara pubblicato;
- L'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 31 e 32;
- I criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3 .
Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
4 .
Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 puo' essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee l'Avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato III a.
5 .
Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
6 .
Sempreche' siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7 .
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato.
Art. 20
1 .
Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
- Un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
- Un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.
2 .
Sempreche' siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3 .
Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali piu' rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
Art. 21
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee bandi di gara concernenti gli appalti di servizi non soggetti alla pubblicita' obbligatoria prevista dalla presente direttiva.
Art. 22
Le modalita' di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonche' delle relazioni statistiche previste all'articolo 16, paragrafo 4 ed all'articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati i a e i b, nonche' il riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura nell'ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3.
Titolo VI - capitolo 1 norme comuni di partecipazione
Art. 23
Gli appalti vengono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell'articolo 24, e dopo che l'idoneita' dei prestatori non esclusi a norma dell'articolo 29 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32.
Art. 24
1 .
Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta piu' vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti. Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche Comuni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b).
2 .
Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perche' configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi ai sensi della presente direttiva.
Art. 25
1.
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione puo' richiedere all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi. Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilita' del prestatore principale di servizi.
Art. 26
1 .
Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non puo' venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; cio' puo' tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto.
2 .
I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale e' aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
3 .
Tuttavia, alle persone giuridiche puo' essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi.
Art. 27
1 .
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2 .
Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono invitare: in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di servizi. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3 .
Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalita' di cui all'articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non puo' essere inferiore a tre, sempreche' VI sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4 .
Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.
Art. 28
1 .
L'amministrazione aggiudicatrice puo' precisare o puo' essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorita' o le autorita' da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella Regione o nella localita' in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.
2 .
L'amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
capo tolo 2
criteri di selezione qualitativa
Art. 29
Puo' venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale:
- Sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attivita' commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
- Sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- Sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in guidicato;
- Si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;
- Non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformente alle disposizioni legislative del paese in cui e' stabilito o di quello dell'amministrazione;
- Non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione;
- Si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni.
Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente:
- - i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorita' giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- - i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro interessato.
Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorita' giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza. Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le autorita' e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la commissione.
Art. 30
1 .
Se i candidati o offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'autorita' puo' richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
2 .
Ad ogni candidato o offerente puo' essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nel paese nel quale esso e' stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.
3 .
I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:
- - in Belgio, il "registre du commerce - handelsregister" e gli "ordres professionnels - beroepsorden";
- - in Danimarca, l'"erhvers- og selskabsstyrelsen";
- - in Germania, lo "handelsregister", lo "handwerksrolle" e il "vereinsregister";
- - in Grecia, al prestatore di servizi puo' essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attivita' professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I a il registro professionale "mhtrvo melethtvn", nonche' il "mhtrvo grafeivn meletvn";
- - in Spagna, il "registro central de empresas consultoras y de servicios del Ministerio de economia y hacienda";
- - in Francia, il "registre du commerce" ed il "re'pertoire des me'tiers";
- - in Italia, il "registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "registro delle commissioni Provinciali per l'artigianato" o il "consiglio nazionale degli ordini professionali";
- - in Lussemburgo, il "registre aux firmes" ed il "role de la chambre des me'tiers";
- - nei Baesi Bassi, lo "handelsregister";
- - in Portogallo, il "registro nacional das pessoas colectivas";
- - nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi puo' venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "registrar of companies", o dal "registrar of friendly societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.
Art. 31
1 .
In linea di massima, la prova della capacita' finanziaria ed economica del prestatore di servizi puo' venir fornita mediante una o piu' delle seguenti referenze:
- Idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa;
- La presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi e' stabilito;
- Una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari.
2 .
Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonche' le eventuali altre referenze da presentare.
3 .
Qualora per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, e' ammesso a provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.
Art. 32
1 .
La capacita' dei prestatori ad eseguire servizi puo' venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilita'.
2 .
La prova della capacita' tecnica dei prestatori di servizi puo' venir fornita mediante uno o piu' dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantita' e dello scopo dei servizi da prestare:
- L'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi;
- La presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:
3 .
L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.
4 .
Le informazioni di cui all'articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Art. 33
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee en 29 000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee en 45 000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita', nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilita' di ottenerli entro i termini richiesti.
Art. 34
Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.
Art. 35
1 .
Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32.
2 .
I prestatori di servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorita'. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.
3 .
L'iscrizione di un prestatore di servizi in un elenco ufficiale, certificata dalle autorita' competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d'idoneita' alla prestazione di servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto all'articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonche' all'articolo 30, all'articolo 31, lettere b) e c) e all'articolo 32, lettera a). I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto puo' essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto. Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.
4 .
Per l'eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai prestatori di servizi nazionali ne', in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33.
5 .
Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.
capo tolo 3
criteri di aggiudicazione per gli appalti
Art. 36
1 .
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:
- Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta piu' vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali ad esempio qualita', merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo;
- Unicamente il prezzo piu' basso.
2 .
Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta piu' vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita.
Art. 37
Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L'amministrazione puo' prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, oppure l'originalita' del servizio proposto dall'offerente. Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo piu' basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
Titolo VII - disposizioni finali
Art. 38
Il calcolo dei termini e' compiuto conformemente al regolamento (CEE, euratom) n. 1182/71 del consiglio, del 3 guigno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini (11).
Art. 39
1 .
Al fine di consentire la valutazione dei risultati della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla commissione un prospetto statistico relativo agli appalti conclusi dalle amministrazioni al massimo il 31 ottobre 1995 per quanto riguarda l'anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre.
2 .
Gli Stati membri indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, sopra il limite, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalita' del prestatore di servizi cui l'appalto e' stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.
3 .
La commissione determina, secondo la procedura stabilita nell'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.
Art. 40
1 .
La commissione e' assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del consiglio.
2 .
Per quanto riguarda l'appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella categoria 5 dell'allegato 1 a, la commissione e' assistita altresi' dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 90/531/CEE.
3 .
Nei casi per i quali e' prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente puo' stabilire in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione. Il parere e' iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso assunta. La commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.
4 .
Su iniziativa della commissione o a richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 esaminano ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.
Art. 41
All'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (12), il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE (13)(), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto piu' rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
Art. 42
1 .
All'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) e' sostituita dal testo seguente: "c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo gatt, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori e' effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in dsp, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee nei primi giorni di novembre."
2 .
All'articolo 4 bis della direttiva 71/305/CEE, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente testo: "2.
- Il controvalore del limite in monete nazionali e', di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore e' basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espressa in ecu, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee nei primi giorni di novembre.
- Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) e' riesaminato, su proposta della commissione, dal comitato consultivo degli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima utilizzazione."
Art. 43
Entro e non oltre tre anni a decorrere dal termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la commissione agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2 riesamina l'applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione dei servizi elencati nell'allegato I a e le disposizioni relative alle norme tecniche. Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla prestazione degli altri servizi elencati nell'allegato I b, nonche' gli effetti dei servizi forniti mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei relativi mercati, e formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.
Art. 44
1 .
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2 .
Gli Stati membri provvedono a comunicare alla commissione i testi delle fondamentali disposizioni di diritto interno adottate per attuare la presente direttiva.
Art. 45
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.