Decisione Unione Europea 1 Febbraio 1971, n. 71/66

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
0
Data Fonte: 
01/02/1971
Riforma del fondo sociale europeo il consiglio delle comunita' europee
Abstract: 
Documento: 

I.soppressione dei contributi previsti dall'articolo 125 del trattato

Art. 1

Alle condizioni di cui all'articolo 10, i contributi previsti dall'articolo 125 del trattato non sono piu' concessi.

I. Definizione dei nuovi compiti del Fondo

Art. 2

I nuovi compiti del Fondo, conformi agli obiettivi di cui all'articolo 123 del trattato, risultano dalle disposizioni degli articoli 3,4 e 5.

A. Campo d'applicazione le persone

Art. 3

1 .

I contributi del Fondo possono essere concessi a favore delle persone che appartengono alla popolazione attiva e che dopo aver beneficiato di una misura di competenza del Fondo sono destinate ad esercitare un'attivita' subordinata.

2 .

In casi particolari che devono essere stabiliti dal Consiglio, il contributo del Fondo puo' anche essere concesso a persone che sono destinate ad esercitare un'attivita' non subordinata.

Art. 4

1 .

Il Fondo puo' intervenire quando la situazione dell'occupazione sia pregiudicata o rischi di esserlo da misure particolari adottate nel quadro delle politiche comunitarie dal Consiglio o da azioni decise di Comune accordo per favorire la realizzazione degli obiettivi della Comunita', oppure renda manifesta la necessita' di un'azione Comune specifica per meglio assicurare l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera all'interno della Comunita'. L'intervento del Fondo si basa su una decisione specifica presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione; quest'ultima agisce di propria iniziativa, o a richiesta del Consiglio, ovvero a richiesta di uno o piu' Stati membri.

2 .

Il Consiglio basa le decisioni specifiche di cui al paragrafo 1 in particolare sul fatto che lo squilibrio constatato o prevedibile nel settore dell'occupazione ha un'ampiezza che giustifichi un intervento comunitario, e' tale da comportare o da poter comportare, per un notevole numero di lavoratori, le necessita' di cambiare occupazione, di acquisire nuove qualificazioni, o di cambiare domicilio all'interno della Comunita'. Nelle decisioni di cui sopra, il Consiglio

  • Designa i settori aperti agli interventi del Fondo,
  • Indica tra i tipi di provvidenze definite dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 127, quelli che possono beneficiare del contributo del Fondo,
  • Determina eventualmente le categorie di persone destinate ad esercitare un'attivita' non subordinata a favore delle quali il Fondo puo' concedere il suo contributo.

Art. 5

Il Fondo puo' intervenire anche quando la situazione dell'occupazione sia pregiudicata in talune Regioni, in taluni rami di attivita' economica o gruppi di imprese , da difficolta' che non risultino da una misura particolare adottata dal Consiglio nel quadro di una politica comunitaria, ma derivino indirettamente dal funzionamento del mercato Comune o ostacolino lo sviluppo armonioso della Comunita'. In questo caso contributi saranno concessi per eliminare la disoccupazione o la sottoccupazione di lunga durata di carattere strutturale, per formare una manodopera altamente qualificata, come pure, peraltro, per azioni intese a inserire o a reinserire nell'attivita' economica minorati anziani, donne e giovani lavoratori.

C. Presentazione da parte degli Stati membri dei progetti o delle domande di intervento e approvazione della commissione

Art. 6

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla commissione i progetti intesi a far fronte a situazioni come quelle di cui all'articolo 4 e le domande preliminari d'intervento tendenti a far fronte a situazioni come quelle di cui all'articolo 5; ciascun progetto o domanda deve rappresentare un complesso di misure determinate nella loro portata e nella loro durata.

Art. 7

La commissione sottopone i progetti e le domande d'intervento di cui all'articolo 6 all'esame del comitato del Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 124 del trattato e li approva entro i limiti degli stanziamenti disponibili, se soddisfano alle condizioni fissate nel regolamento adottato in applicazione dell'articolo 127 del trattato e nelle decisioni adottate dal Consiglio, sulla base di detto regolamento.

D. Aliquota d' intervento

Art. 8

1 .

Il contributo del Fondo e' concesso nella proporzione del 50 delle spese imputabili a favore di azioni realizzate da pubbliche amministrazioni, da enti di diritto pubblico e da enti paritetici sociali che hanno compiti d'interesse pubblico.

2 .

Il contributo e' concesso anche a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato a condizione che le pubbliche autorita' dello Stato membro o degli Stati membri interessati garantiscano il buon esito delle operazioni, in questo caso il Fondo interviene per un importo pari a quello delle spese assunte dalle pubbliche autorita'.

Art. 9

1 .

Sulla base del progetto preliminare elaborato dalla commissione, sono iscritti ogni anno nel bilancio delle Comunita' europee gli stanziamenti autorizzati per il funzionamento del Fondo durante l'esercizio in questione. Il regolamento finanziario adottato in esecuzione dell' articolo 209 del trattato determina le modalita' secondo le quali possono essere autorizzate spese per un periodo che supera di due anni l'esercizio in questione.

2 .

Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 5 formano oggetto di stanziamenti distinti. Gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'articolo 5 non possono essere inferiori, annualmente, al 50 per cento di tutti gli stanziamenti disponibili. Questa ripartizione degli stanziamenti e' riesaminata dal Consiglio entro il termine di cui all'articolo 11, fermo restando che a lungo termine la maggior parte degli stanziamenti disponibili deve essere riservata agli interventi di cui all'articolo 4.

Art. 10

1 .

Le disposizioni della seguente decisione sono applicabili a decorrere dalla data d'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari necessarie all'esecuzione della presente decisione e adottate conformemente all'articolo 127 del trattato.

2 .

Il contributo del Fondo previsto all'articolo 125 del trattato e' mantenuto a favore delle operazioni terminate al piu' tardi alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari di cui al precedente paragrafo. I termini entro i quali gli Stati membri devono presentare le richieste di rimborso relative a tali operazioni sono fissati dalle summenzionate disposizioni regolamentari.

Art. 11

Il Consiglio riesamina la presente decisione entro cinque anni dalla data d'entrata in vigore di cui all'articolo 10, paragrafo 1. La presente decisione viene modificata, se necessario, in base ad un nuovo parere della commissione fondato sull'articolo 126 del trattato.

Art. 12

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.